Descrizione
Per agenzia d'affari si intende un'impresa organizzata che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Sono agenzie d'affari di competenza del Comune, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per:
- abbonamenti a giornali e riviste
- compravendita con procura di veicoli usati
- disbrigo pratiche amministrative, per conto terzi, per il rilascio di documenti e certificazioni
- pubblicità per conto terzi
- organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizione di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste
- organizzazione di congressi, riunioni, feste
- allestimento ed organizzazione di spettacoli ed eventi
- compravendita di cose usate
- prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
- informazioni commerciali
- disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
- spedizioni e trasporti
- ricerca e individuazione per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza privata
- esposizione senza vendita di beni nuovi o usati.
Approfondimenti
Non sono di competenza del SUAP quelle attività di intermediazione che, per specifica disciplina di settore, per avviare l'attività necessitano di segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione destinate a un altro ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Sono di competenza della Camera di Commercio
- gestione e servizi immobiliari
- agenzie di mediazione
- agenzie di mediazione marittima
- agenzie di spedizionieri
- agenzie di agente o rappresentante di commercio.
Sono competenza della Provincia o Città metropolitana
- agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 08/08/1991, n. 264).
Sono di competenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
- agenzie di assicurazione.
Sono di competenza della CONSOB
- agenzie di intermediazione finanziaria.
Sono di competenza della Banca d'Italia
- agenzie di mediazione creditizia (Legge 07/03/1996, n. 108).
Sono di competenza della Questura
- agenzie di pubblici incanti (case d'asta)
- agenzie matrimoniali
- agenzie di pubbliche relazioni
- agenzie per recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi
- agenzie per la raccolta di scommesse.
Sono di competenza del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri
- agenzie di stampa (Legge 05/08/1981, n. 416).
È necessario tenere un registro giornale delle operazioni, che sarà utilizzabile solo quando sarà autovidimato dall’impresa o l’avrà vidimato l'ufficio competente (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 120 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").
Per svolgere l'attività occorre tenere una tabella delle tariffe e delle prestazioni (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 120 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").