A chi è rivolto
Possono fare domanda di subentro nell'assegnazione:
- i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione
- coloro che entrano a far parte del nucleo famigliare dopo l'assegnazione per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell’autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l’assegnatario. Sono esclusi quindi dal subentro gli ascendenti di primo grado entrati per ampliamento del nucleo.
che:
- abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino a quel momento almeno che il decesso dell'assegnatario sia avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza
- siano in possesso dei requisiti per rimanere nell'alloggio.