Descrizione
Per vendita presso il domicilio del consumatore si intende la vendita comunemente definita "porta a porta" o la vendita mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Sono effettuate da un'impresa tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.
L'attività di vendita a domicilio può essere svolta anche da coloro che possiedono l’autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 21).
Approfondimenti
Chi si avvale di incaricati deve comunicarne l'elenco al SUAP del Comune dove ha avviato l'esercizio. L’interessato risponde inoltre agli effetti civili della loro attività.
Gli incaricati devono soddisfare i requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita (Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 19).
Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.