Descrizione

Disperdere le ceneri

Le ceneri di una persona, anche quelle eventualmente già seppellite, possono essere disperse solo se il defunto ne ha manifestato la volontà.

La volontà del defunto può esprimersi esclusivamente attraverso:

  • una disposizione testamentaria
  • l'iscrizione a una associazione che ha tra i propri fini la cremazione. In questo caso, le volontà devono essere riportate in una dichiarazione scritta su carta libera, datata, firmata e convalidata dal presidente dell'associazione.

Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può esprimere tale volontà inserendola nella dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale), firmata di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune in occasione della cremazione.
Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta di essi.

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.

Approfondimenti

È possibile disperdere ceneri:

  • all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
  • fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
  • in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

È reato:

  • disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
  • disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
  • abbandonare l'urna.

Requisiti

Possono disperdere le ceneri:

  • il coniuge o un familiare
  • l'esecutore testamentario
  • il rappresentante legale dell'associazione di cremazione in cui è iscritto il defunto
  • il personale autorizzato dall'avente diritto.