Descrizione
La carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale. Contiene i dati anagrafici e altri elementi utili a identificare la persona a cui tale documento si riferisce.
Può essere rinnovata a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza prevista. Se varia la professione, la residenza o i dati concernenti lo stato civile non è rilasciata una nuova carta d'identità.
È possibile chiedere il duplicato per:
- smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri dichiarando il numero del documento originale
- deterioramento: è necessario consegnare al Comune la carta d’identità deteriorata assieme alla documentazione chiesta per il nuovo rilascio
- cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, acquisizione della cittadinanza italiana e sesso.
Attenzione: la carta d'identità cartacea verrà rilasciata solo in caso di reale e comprovata urgenza segnalata dal richiedente con idonea documentazione giustificativa.
Approfondimenti
Il periodo di validità della carta d'identità varia a seconda dell'età del richiedente (Regio Decreto 18/06/1931, n 773, art. 3 come modificato dal Decreto legge 13/05/2011, n. 70, art. 10):
- valedieci anni (dal 2008) per tutti i maggiorenni
- vale cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i 18 anni
- vale tre anni per i minori di età inferiore ai tre anni.
Tutte le carte d'identità rilasciate o rinnovate dopo il 10/02/2012 valgono dieci anni più i giorni che mancano per arrivare alla data di nascita del titolare.
Per esempio, se il proprio compleanno è il 29 ottobre e la carta d’identità è rilasciata il 23 febbraio 2012, la carta non scade il 23 febbraio 2022 ma è valida fino al 29 ottobre 2022.
Con Decreto legge 17/03/2020, n. 18, art. 104 è stata prevista una proroga al periodo di validità, a causa dell' emergenza sanitaria Covid-19. I documenti di riconoscimento e d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 restano validi fino al 30 aprile 2021. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.
È rilasciata dal Comune di residenza ai cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e ai cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia. Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini comunitari ed extracomunitari non residenti in Italia.
Per i cittadini residenti in un altro Comune, o iscritti all'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE) di un altro Comune, occorre compilare apposita domanda.
Verrà rilasciata solo in caso di reale e comprovata urgenza segnalata dal richiedente con idonea documentazione giustificativa.
Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area Schengen). In particolare:
- per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto
- per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare
- per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida per l’espatrio.
Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare. Al contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio".
È buona regola, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti chiesti per l’ingresso: gli accordi internazionali fra l'Italia e gli altri Paesi possono cambiare.
Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita.
Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è l’assenso di entrambi i genitori. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitorialie (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b). L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi.
La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Tutti i cittadini minorenni, per viaggiare, devono possedere un documento personale valido per l'espatrio: il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio.
Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se:
- accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i nomi dei genitori o del tutore. In alternativa i genitori dovranno esibire al momento dell'espatrio l'estratto di nascita del minore completo di paternità e maternità. Tutto ciò è necessario per impedire espatri illegali di minori per conto di terzi
- affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in Questura
- affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea) da compilare in Questura.
Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.
I cittadini iscritti all'AIRE possono chiedere la carta d'identità al Comune di iscrizione oppure, se abilitato, al Consolato italiano competente.
Le rappresentanze consolari attualmente abilitate sono quelle dei paesi dell’Unione Europea e quelle di Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.