Descrizione
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere promosso dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dal pubblico ministero e dai responsabili dei servizi sanitari e sociali.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi all'assistente sociale del comune di residenza o all'operatore dedicato del punto informativo tutela giuridica dell’ambito territoriale telefonando al numero 034689605.